Art. 143.
(Area del servizio sociale).

      1. All'area del servizio sociale sono assegnati gli assistenti sociali e, per la collaborazione agli stessi, gli operatori di servizio sociale di cui al comma 5.
      2. Gli assistenti sociali svolgono le funzioni indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 141. Il responsabile dell'area, assegnato in relazione allo sviluppo di carriera, coordina lo svolgimento del servizio degli altri operatori, mantenendo una parziale attività operativa diretta di servizio sociale.
      3. Nella fase della esecuzione della pena all'interno degli istituti, gli assistenti sociali concorrono alla formazione e alla attività della rete sociale di cui al comma 1 dell'articolo 136. Nella fase della preparazione delle misure alternative a seguito di istanze avanzate dal Tribunale della libertà, nonché nella fase della concreta

 

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attuazione delle misure, al fine di realizzare una efficace integrazione sociale attraverso la esecuzione delle stesse, gli assistenti sociali promuovono la realizzazione della rete sociale, che raccoglie gli operatori dei servizi socio-sanitari e assistenziali, nonché degli altri servizi pubblici e degli organismi privati. Per sei mesi dopo la conclusione della misura alternativa, gli assistenti sociali dei centri, a richiesta degli interessati, svolgono ancora attività di sostegno nei loro confronti e di stimolo alla continuazione della attività della rete sociale per agevolare il reinserimento sociale degli interessati, come previsto dal comma 2 dell'articolo 158.
      4. Gli assistenti sociali devono essere forniti di idonea qualificazione professionale a livello universitario. Fruiscono di uno sviluppo di carriera fino alle funzioni dirigenziali.
      5. È istituito il ruolo degli operatori di servizio sociale con proprio organico, calcolato, in ogni centro, nella misura di un quarto dell'organico degli assistenti sociali previsto per lo stesso centro. Tali operatori collaborano con gli assistenti sociali. Svolgono attività di affiancamento e sostegno agli stessi e, su loro incarico, provvedono a singoli accertamenti e controlli, in particolare sul rispetto delle prescrizioni da parte delle persone in affidamento in prova al servizio sociale, compresa la eventuale prescrizione relativa alla permanenza dell'affidato al domicilio per parte della giornata e, in particolare, nelle ore notturne. Svolgono anche funzioni di vigilanza e di protezione dei centri. Gli operatori di servizio sociale devono essere forniti di qualificazione professionale a livello di scuola del secondo ciclo di istruzione.
      6. In casi limitati, quando non risulta sufficiente l'intervento dei competenti servizi pubblici territoriali e risulta necessaria una specifica attività di consulenza ai centri, in occasione della redazione di relazioni socio-familiari o al fine di seguire e sostenere i fruitori di misure alternative in condizioni di disagio psichico o sociale, i centri stessi possono ricorrere, con rapporto libero-convenzionale,
 

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a professionisti idonei a fornire la consulenza opportuna; gli stessi operano nell'ambito dell'area del servizio sociale. La collaborazione di tali professionisti, particolarmente nei centri di maggiori dimensioni, può anche essere assicurata da professionisti appartenenti all'area sanitaria o a quella degli esperti dell'osservazione e trattamento, distaccati dall'istituto penitenziario della stessa sede in cui si trova il centro o stabilmente assegnati presso il centro medesimo.